Marketing e privacy: le 4 caratteristiche del consenso
Per acquisire dati personali con finalità di marketing è necessario un consenso specifico. E non sempre gli operatori del marketing agiscono tenendo presente questo assunto. Ciò è quanto emerso in uno degli ultimi comunicati dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, nel quale ha ammonito tutti gli operatori del web affermando che ancora in molti non offrono adeguate informazioni sull’uso che fanno dei dati personali degli utenti. Per questi motivi il Garante per la privacy ha vietato ad una società l’ulteriore trattamento di indirizzi email senza consenso per attività di marketing.
“I dati reperiti sui social network e, più in generale, presenti on line, non possono essere utilizzati liberamente” ha spiegato il Garante. Non ha infatti alcun fondamento normativo la tesi sostenuta dalla società secondo la quale l’iscrizione a un social network implica un consenso all’utilizzo dei dati personali per l’attività di marketing. Tale finalità non è compatibile con le funzioni dei social network che sono preordinate alla condivisione di informazioni e allo sviluppo di contatti professionali, e non alla commercializzazione di prodotti e servizi. Opinione sostenuta anche dalle Autorità per la privacy europee, le quali hanno espressamente escluso che l’iscrizione a un servizio presente sul web comporti la legittimità del trattamento dei dati personali da parte di altri partecipanti alla medesima piattaforma ai fini dell’invio di informazioni commerciali.
Quali sono le caratteristiche necessarie affinché i dati personali possano essere utilizzati con finalità di marketing?
Le caratteristiche che deve avere il consenso per poter essere utilizzato a fini promozionali sono 4. Esso deve essere:
- Libero
Il consenso non è prestato liberamente quando colui che lo acquisisce, condiziona la registrazione al suo sito web oppure alla fruizione dei servizi offerti, al rilascio del consenso per il trattamento dei dati personali con finalità promozionali.
- Informato
Dall’informativa deve risultare che il consenso prestato per l’invio di comunicazioni promozionali e commerciali comprenda le modalità di contatto effettuate dall’titolare del trattamento: posta elettronica, posta cartacea e/o chiamate tramite operatore. Inoltre dovrà essere comunicato il diritto di opposizione dell’interessato al trattamento dei propri dati personali.
- Specifico
Il consenso deve essere specificato per ciascuna finalità perseguita e per ciascun trattamento effettuato, in particolare la comunicazione a terzi per l’invio di loro comunicazioni promozionali. Per ciascuna distinta finalità, quali ad esempio marketing, profilazione, comunicazione a terzi di dati, è necessario un consenso.
Il titolare che acquisisce il consenso, non potrà automaticamente trasferire i dati personali a terzi, fondando l’acquisizione su un unico e generico consenso. Chi intenderà cedere a terzi i dati personali raccolti, dovrà ottenere un diverso e specifico consenso per comunicarli o cederli a terze parti per le loro finalità di marketing.
- Documentato per iscritto
È sufficiente che il consenso sia “documentato” in forma scritta (ossia annotato, trascritto, riportato dal titolare o dal responsabile o da un incaricato del trattamento su un registro o un atto o un verbale), a meno che il trattamento riguardi dati “sensibili”; in questo caso occorre il consenso rilasciato per iscritto dall’interessato (ad es., con la sua sottoscrizione).
Luca Visconti – Associate