Danno da vacanza rovinata tra normativa e giurisprudenza
Il danno non patrimoniale da “vacanza rovinata” secondo quanto espressamente previsto in attuazione della direttiva N.90/314/CEE rappresenta uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell’art.2059 c.c. di pregiudizio risarcibile e si realizza quando il turista patisce disagi per problemi legati a varie possibili cause quali l’organizzazione del soggiorno, del mezzo di trasporto, difformità tra quanto prenotato e quanto effettivamente trovato in termini di struttura alberghiera o da altre cause che di fatto compromettono lo stato psicofisico del viaggiatore e l’impossibilità di godere pienamente del viaggio acquistato .
Ma perché si configuri il danno da vacanza rovinata occorre secondo quanto previsto dal Codice del Turismo, che:
- la causa rientri nell’inadempimento contrattuale o nell’inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico
- l’inadempimento non sia di poca importanza
- il consumatore dimostri con prove tangibili che il disagio psico-fisico conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte , della vacanza programmata, sia dovuto ad uno specifico inadempimento contrattuale da parte del tour operator, dalla struttura o dall’agenzia di viaggio che ha proposto e venduto il pacchetto.
Una volta accertato che trattasi di danno da vacanza rovinata, il risarcimento può essere di due tipi:
- danno patrimoniale per i costi sostenuti
- danno esistenziale o morale causato da delusione e stress subiti a causa del disservizio.
La richiesta di rimborso vacanze rovinate o il risarcimento dei danni subiti durante il viaggio è prevista nei seguenti casi , che ricordiamo essere a titolo esemplificativo e non esaustivo :
- Hotel, albergo, residence o campeggio che non corrisponde a quanto acquistato
- se la vacanza diventa un incubo e fonte di stress per il viaggiatore
- lavori di ristrutturazione durante il soggiorno
- mancata consegna del bagaglio, danneggiamento o smarrimento della valigia
- spiaggia non praticabile o altri servizi non disponibili
- volo in ritardo o cancellato
- overbooking
La lettera di reclamo , di rimborso o risarcimento del danno da vacanza rovinata , va spedita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pec e deve contenere i dati del tour operator nonchè quelli del viaggiatore, del contratto sottoscritto con l’agenzia di viaggi o altro intermediario, la descrizione dell’accaduto supportata dalla relativa documentazione fotografica e fiscale.
La richiesta di rimborso o risarcimento, va presentata entro e non oltre dieci giorni dalla data di rientro, oppure durante il viaggio al rappresentante del posto o all’accompagnatore (art.49 Codice del Turismo).
Il suddetto termine dei dieci giorni, secondo la Suprema Corte di Cassazione , (Cass. 297/2011), non determina la prescrizione del diritto ad essere risarciti che può ritenersi tale solo dopo un anno dal rientro che arrivano a tre se si stratta di danni alla persona.
Se invece il reclamo riguarda il servizio di trasporto, il termine di prescrizione è di 18 o 12 mesi a seconda se si tratta , rispettivamente , di danni alla persona o alle cose .
Avv. Vincenzo Fonzo