LA REVOCATORIA DI UN CREDITO EVENTUALE
La identificabilità del credito pregiudicato dall’atto dispositivo è requisito essenziale dall’azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Ai fini dell’esperimento dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. non è richiesta, né la certezza, né la liquidità e né l’esigibilità del credito stesso, potendo il creditore agire persino per un credito incerto, litigioso e puramente eventuale.
Il creditore, tuttavia, è tenuto ad individuare fin da subito nell’atto di citazione “la specifica ragione di credito che ritiene essere pregiudicata nella garanzia generica dall’atto dispositivo” posto in essere dal debitore, non essendo la suddetta azione posta a tutela di tutti i crediti -anche eventualmente sopravvenuti- sussistenti nel patrimonio del creditore al momento della pronuncia della relativa sentenza.
La Suprema Corte, con la pronuncia n. 18944 del 16 luglio 2019, richiamando il consolidato principio secondo il quale può essere richiesta la tutela revocatoria anche in relazione a crediti litigiosi, e meramente eventuali o di non agevole liquidazione, quali, ad esempio, i crediti risarcitori derivanti da illeciti extracontrattuali, ha stabilito che il creditore è tenuto ad individuare la specifica ragione di credito che ritiene essere pregiudicata nella garanzia generica dall’atto dispositivo del quale chiede essere dichiarata la inefficacia nei suoi confronti, non essendo accordata l'”actio pauliana” in funzione di una tutela “indifferenziata e generica” di tutti i crediti -eventualmente sopravvenuti – presenti al momento della pronuncia della sentenza nel patrimonio dell’attore e da questi vantati nei confronti del soggetto o dei soggetti convenuti in revocatoria. Tanto si evince dalla rilevanza attribuita all’elemento cronologico della insorgenza della ragione di credito rispetto al compimento dell’atto pregiudizievole, in quanto da esso la norma di diritto sostanziale fa derivare differenti conseguenze in ordine alla prova dell’elemento soggettivo della “scientia damni” e del “consilium fraudis” da accertare, rispettivamente, in capo al disponente ed al terzo. Pertanto la identificabilità del credito è requisito essenziale della domanda, da cui non si può prescindere per l’accesso alla tutela giudiziale apprestata dall’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c..
Ne segue che l’introduzione di un “nuovo credito” ad integrazione di quello per il quale soltanto era stata originariamente proposta la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., determina un non consentito allargamento del “thema decidendum”, che rimane precluso dalla scansione delle fasi processuali, né può essere per la prima volta rilevato “ex officio” da parte della Corte d’appello, in violazione del principio del contraddittorio, venendo impedito alla parte convenuta in revocatoria di svolgere le proprie difese in ordine alla esistenza e consistenza del “nuovo” credito vantato dall’attore.
Avv. Emilio Possidente – Partner