Il collocamento dei figli paritetico in caso di separazione

Almeno in linea teorica, l’ordinamento italiano sembra prediligere il sistema del cosiddetto affido condiviso, prevedendo, solo in pochi casi, l’affido esclusivo.
Mentre da un lato, al secondo comma dell’art. 337 ter cod. civ., è stabilito che il giudice valuti prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori, dall’altro, il disposto del primo comma dell’art. 337 quater cod. civ. prevede che il giudice possa disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.
È evidente, tuttavia, che un rapporto continuativo con entrambi i genitori (fine ultimo dell’affidamento condiviso) possa realizzarsi più facilmente per il tramite di un collocamento paritetico dei figli presso i genitori (per esempio con 15 giorni continuativi al mese con il padre ed i 15 successivi con la madre), che soddisfa concretamente il principio del rispetto della bigenitorialità.
La collocazione paritetica, peraltro, comporta l’esclusione della corresponsione dell’assegno di mantenimento, in quanto i genitori sarebbero tenuti a provvedere al figlio, economicamente e non, con una forma di mantenimento diretta e alternata.
Avv. Anna Zerbi – Of Counsel Visconti Studio Legale