CHARGEBACK – ABF: è inadempiente l’intermediario che non avvisa il cliente della richiesta di documentazione aggiuntiva
Per “chargeback” si intende il riaddebito, da parte dell’emittente di uno strumento di
pagamento, di una somma dapprima accreditata a un esercente convenzionato, in seguito all’accertamento dell’uso abusivo dello strumento di pagamento stesso.
Tale riaddebito è reso possibile da talune disposizioni contenute nei contratti di
convenzionamento, in particolare allorquando l’esercente, contravvenendo agli obblighi contrattualmente assunti, non abbia tenuto un comportamento collaborativo nel
mettere a disposizione la documentazione di spesa.
Con decisione dell’11 febbraio 2020, l’Arbitro Bancario Finanziario, accogliendo il ricorso presentato per una nostra cliente, ha ritenuto inadempiente l’intermediario che, nel corso di una disputa aperta dalla titolare della carta, dopo aver inserito nel relativo Portale Esercenti la richiesta di ulteriore documentazione, non ne aveva dato comunicazione, in altro modo, all’esercente. La nostra cliente, pertanto, ritenendo che la disputa fosse stata definitivamente chiusa, incolpevolmente non aveva inviato la documentazione richiesta.
Dall’esame della convenzione tra acquirer ed esercente, infatti, l’ABF ha verificato che l’esercente avesse sì l’obbligo di consultare regolarmente l’area dispute, ma anche che la banca dovesse avvisare il cliente in corrispondenza dell’inserimento nell’area di nuove richieste. Di conseguenza, il Collegio, accertato che l’intermediario non aveva offerto la prova di aver correttamente rispettato la procedura contrattuale prevista per il riaddebito, ha ritenuto illegittimo il chargeback operato in danno della ricorrente, accogliendo il ricorso e dichiarando la banca tenuta al risarcimento del danno, pari all’importo stornato e disponendo il ristoro delle spese di assistenza legale, oltre alle spese di procedura in favore della Banca d’Italia.