Compliance | Sicurezza in Condominio: attività di prevenzione incendi

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Il D.M. del 25/01/2019 del Ministero dell’Interno fissa nuove importanti regole per gli edifici di civile abitazione, vi sono infatti parecchie novità rispetto alla precedente regolamentazione datata 1987, in particolare da questo punto di vista l’art.2 “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione “.

Gli obiettivi del D.M. del Ministro Salvini sono tre :

1) Limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno di un edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all’interno della costruzione e inizialmente non interessati dall’incendio ;
2) Limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna ;
3) Evitare o limitare, in caso di incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altri parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.

Il Decreto introduce per la prima volta nei condomini la pianificazione dell’emergenza e commisura le misure di prevenzione e i livelli di prestazione antincendio in funzione dell’altezza degli edifici : le nuove disposizioni si applicano agli edifici di altezza antincendio pari o superiore a dodici metri .

Tale importante provvedimento normativo è destinato a lasciare un segno nella gestione del condominio in quanto tiene conto dell’evoluzione del concetto di sicurezza che si è affermato in Europa nell’ultimo trentennio. Infatti, le interazioni fra i sette requisiti di base individuati dal regolamento UE N.305/2011 (CPR) che devono essere posseduti dalle opere da costruzione (resistenza meccanica e stabilità, sicurezza in caso di incendio, igiene salute e ambiente, sicurezza e accessibilità, protezione contro il rumore, risparmio energetico e sostenibilità ambientale) hanno profondamente mutato l’edificio moderno rispetto alle realizzazioni del secolo scorso .

Gli edifici sono diventati più alti, più evoluti tecnologicamente , per assicurare un’alta efficienza energetica nonché l’utilizzo di energie rinnovabili, e sono stati dotati di sistemi di ventilazione meccanici, naturali e ibridi; inoltre una grande quantità di materiali combustibili sono stati inglobati nel manufatto da costruzione, per assolvere ai requisiti energetici, acustici e igienici richiesti . Le stanze sono diventate più piccole, i carichi d’incendio più elevati, i dispositivi elettrici ed elettronici presenti nelle abitazioni più numerosi e gli abitanti più anziani.

Non solo i tragici incendi accaduti in paesi vicini (ricordiamo in particolare l’incendio della Grenfell Tower di Londra del 14 giugno 2017), ma anche le statistiche relative agli incendi nelle abitazioni rilevati nel nostro paese hanno evidenziato la grande vulnerabilità dei condomini.

Attualmente è in corso un cambiamento epocale nella elaborazione delle norme di prevenzione incendi, ovvero il passaggio dal metodo “Prescrittivo” a quello “Prestazionale”. Nel metodo tradizionale gli obiettivi, la valutazione del rischio e le prescrizioni ritenute idonee alla sua compensazione sono stabilite a priori dal normatore; metodo facile nell’applicazione, in cui la progettazione si risolve in una semplice osservanza formale alle prescrizioni indicate, ma che risulta inadeguato per la gestione delle variazioni dagli standard prevedibili, non consentendo alcuna flessibilità.

Nel metodo prestazionale invece, i requisiti che l’opera da costruzione deve possedere vengono definiti in termini di prestazioni i cui livelli sono individuati , fra quelli previsti, dal progettista, in base ad una valutazione del rischio tipicizzata. A ciascun livello di prestazione sono collegati gli obiettivi che vengono raggiunti attraverso l’applicazione di una strategia antincendio organica e standardizzata.

Gli interventi sulle facciate devono garantire il rispetto delle compartimentazioni di progetto, richieste per gli edifici realizzati dopo il 1987, limitare la propagazione dell’incendio di facciata mediante l’impiego di materiali dotati di adeguate caratteristiche di reazione al fuoco, e salvaguardare l’incolumità di occupanti e soccorritori .

In definitiva non è più consentita la mancanza di una visione “globale” degli edifici che invece necessitano di  attenti controlli relativi agli interventi previsti, che dovranno essere condotti da tecnici in grado di valutare adeguatamente tutti gli aspetti, anche di sicurezza antincendio , ad essi correlati.

I termini di adeguamento per gli edifici esistenti sono fissati in due anni per le disposizioni riguardanti l’installazione , ove prevista, degli impianti di protezione attiva e un anno per le restanti disposizioni .

Quello che è necessario fare , nel frattempo, è certamente una capillare campagna di sensibilizzazione nei confronti degli amministratori di condominio che sono chiamati, ancora una volta dopo la riforma del 2012 , a nuovi delicati adempimenti ; nonché predisporre momenti formativi adeguati nei confronti degli addetti ai lavori che necessariamente devono essere in grado di gestire con competenza il cambiamento.

Avv. Vincenzo Fonzo  

 

 

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