CORONAVIRUS: SOSPENSIONE MUTUI PRIMA CASA PER LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI
Il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, pubblicato sulla G.U. dello stesso giorno, all’art. 54 stabilisce che “per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente D.L (quindi fino a dicembre 2020), anche i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti potranno accedere ai benefici del cd. “Fondo Gasparrini” in deroga alla disciplina ordinaria, che prevede la sospensione delle rate del mutuo contratto per l’acquisto della prima casa.
Per poter ottenere il beneficio è necessario che i soggetti sopra indicati autocertifichino, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, di aver registrato, nel periodo massimo di un trimestre, decorrente dal 21 febbraio 2020, un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.
E’ necessario che il calo del fatturato sia conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’Autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Non è richiesta la presentazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
La richiesta dovrà essere diretta al Consap, Concessionario Servizi Assicurativi Pubblici, e nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, per il tramite di questi ultimi, ed il fondo provvederà al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.
Avv. Marco Visconti – Founding Partner