LA NECESSITA’ DI ADEGUAMENTO DEI MODELLI 231 ALLA LUCE DELLE NUOVE REGOLE INTRODOTTE DAL D.LGS 14/19 (NUOVO CODICE DELLE CRISI E DELL’INSOLVENZA) E DALLA LEGGE n. 3/2019 C.D. “SPAZZA CORROTTI”

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Come è ormai noto ai più aggiornati, la L. 14/2019 «Codice della crisi e dell’insolvenza» entrata in vigore il 16 marzo 2019 e la Legge n. 3/2019, c.d. “spazza corrotti”, entrata in vigore il 31.01.2019, hanno introdotto importanti modifiche nel diritto societario e penale-societario.

Tali modifiche appaiono volte, nel primo caso ad indirizzare l’Imprenditore verso una c.d. “auto organizzazione interna” tesa a far emergere tempestivamente una eventuale crisi d’impresa attraverso, appunto, un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato in grado di identificare e porre rapido rimedio ad eventuali segnali di allerta.

In particolare la L. 14/2019 ha modificato l’art. 2086 c.c. che nella sua nuova formulazione recita: «L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.»

La nuova formulazione ed il conseguente nuovo obbligo presentano, da un lato, importanti similitudini con quanto richiesto dal D. Lgs. 231/2001 ma allo stesso tempo esse contengono una significativa differenza focalizzandosi la prima sugli amministratori e la seconda sugli Organi di controllo che in ossequio ai nuovi obblighi assumo in alcuni casi ruoli complementari e sussidiari, tanto da rischiare eccessi e confusione dei ruoli.

Il nuovo testo dell’art. 2086 del c.c., integra quanto già previsto dall’art. 2381, terzo e quinto comma, c.c. e dall’art. 2403 c.c. e precisamente:

ART. 2381 Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati

• III: Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

• V. Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

ART. 2043 CC. Doveri del collegio sindacale

I. Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

II. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall’articolo 2409-bis, terzo comma.

Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (artt. 12 e ss) pone a carico degli organi di controllo societario, del revisore contabile e della società di revisione (art. 14) nonchè dell’Agenzia delle entrate, dell’ INPS e dell’agente della riscossione (art.15) obblighi di segnalazione definiti come detto «Strumenti di allerta».

Nel secondo caso (legge 3/2019 ), invece, le modifiche hanno istituito precise “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” volte a contrastare la corruzione ed a rendere più efficace la repressione dei reati contro la pubblica amministrazione

La “Spazza Corrotti”, infatti, applica una severa modifica delle sanzioni interdittive previste in precedenza.

Prima della riforma, le sanzioni interdittive per i reati di concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, nonché, istigazione alla corruzione, prevedevano un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a due anni, la nuova formulazione del comma 5 dell’art. 25 d.lgs. 231/01 prevede, invece, un aumento di tale durata che sarà compresa tra, quattro e sette anni, nel caso di reato commesso dal soggetto apicale e tra due e quattro anni nel caso di reato commesso dal dipendente.

Infine, ma non da ultimo, la riforma ha riguardato anche i reati di corruzione tra privati, art. 2635 c.c., ed istigazione alla corruzione tra privati, art. 2635-bis c.c., i quali sono divenuti procedibili d’ufficio eliminando ogni riferimento alla querela di parte e, quindi, alla volontà punitiva del soggetto.

Appare dunque evidente a chi legge come, alla luce di queste importanti novità del quadro normativo, sia auspicabile che tutti gli Enti provvedano ad integrare e modificare i propri Modelli al fine di prevenire il verificarsi di tali tipologie delittuose.

Medesima esigenza inoltre risulta necessaria, al fine di rafforzare il sistema dei controlli societari ed in particolare quello relativo al sistema di allerta e gestione della crisi per non incorrere in incorrere in una omessa segnalazione tempestiva.

A parere di chi scrive, infatti, è assolutamente opportuno (in realtà doveroso ndr) un raccordo tra i controlli in ambito 231 e i flussi informativi verso gli organi richiamati dall’art. 14 della L. 14/2019 (Collegio Sindacale, il Revisore Contabile e la Società di Revisione) e ciò può avvenire in maniera sicuramente più agile e più produttiva attraverso l’integrazione o la rinnovazione dei modelli organizzativi preesistenti che tenga conto delle importanti novità introdotte dalle nuove norme.

Avv. Giuliano Cuomo

Managing Partner – Sede di Milano

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