L’ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE RISCHI DELLA BANCA D’ITALIA
Nel corso di questi ultimi anni il contenzioso promosso dalla clientela nei confronti degli istituti bancari è aumentato in maniera esponenziale determinato, molto probabilmente, dalla grave crisi economica che ha attanagliato anche il nostro paese.
In questo contesto, un tema di grande attualità, è la segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi presso la Banca D’Italia .
Prescindendo da considerazioni di carattere più squisitamente tecnico, la Centrale Rischi è un “sistema informativo sull’indebitamento della clientela verso le banche e le società finanziarie (intermediari)”.
In altre parole, è una banca dati che raccoglie informazioni, sia positive che negative, di famiglie e imprese in generale, nei confronti del sistema bancario e finanziario.
E’ chiaro ed evidente che l’ingiusta segnalazione alla Centrale Rischi, riduce, se non annulla, la possibilità per un cliente di ottenere un nuovo finanziamento, così come può portare alla revoca degli affidamenti già concessi da altri intermediari, determinando così un pregiudizio, in alcuni casi, irreparabile.
Argomentando così al contrario, la segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi “deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria,caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica, equiparabile ,anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza”, come richiesto dalla circolare Banca D’Italia n°139/1991 e succ.agg. (v.cap.II,sez.II par.1.5).
Tra questi ultimi, particolare importanza riveste l’aggiornamento n°13 del 4.3.2010 che ha introdotto i seguenti obblighi informativi:
- obbligo dell’intermediario di avvisare i clienti in occasione della prima segnalazione a sofferenza ;
- obbligo degli intermediari di rettificare senza ritardo le segnalazioni relative a posizioni di rischio a seguito di ordini dell’Autorità Giudiziaria, se l’ordine proviene direttamente dalla Banca d’Italia, fissando il termine massimo di rettifica in n.3 gg. lavorativi;
- obbligo di segnalare eventuali rapporti contestati presso Autorità Terze rispetto alle parti (es.Arbitro Bancario Finanziario,Garante della Privacy,Autorità Giudiziarie)
L’aggiornamento n°14 della Circolare n°139 /1991 prevede, invece, l’obbligo di comunicare la segnalazione a sofferenza anche agli eventuali coobbligati del debitore.
L’intermediario, quindi, prima di provvedere alla segnalazione, dovrà procedere ad una valutazione della complessiva situazione finanziaria-patrimoniale del cliente, e non potrà essere sufficiente, ad esempio, un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito o il volontario inadempimento.
Laddove questo non avvenga, il soggetto segnalato potrà chiedere la cancellazione della segnalazione ed il risarcimento dei danni causati da quest’ultimo.
Potranno essere risarciti il danno non patrimoniale alla persona,anche giuridica,come il danno al patrimonio. Circa il primo, sembra essere prevalente un orientamento che riconosce risarcibile il danno da lesione d’immagine sociale della persona ingiustamente segnalata alla Centrale Rischi con una posizione a sofferenza, indipendentemente dalla prova della sua esistenza, mentre sembra essere minoritario un altro orientamento, secondo il quale il danno non patrimoniale non è in re ipsa, ma “costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.”
Per quanto concerne il danno patrimoniale,invece, deve segnalarsi che poche sono le condanne di risarcimento. Molto probabilmente per la difficoltà a quantificare in modo preciso la perdita patrimoniale; in altre parole per la carenza di prova sul punto, troppo spesso generica ed imprecisa.
Avv. Marco Visconti – Founding Partner