L’OBBLIGATORIETA’ DELLA NOMINA COLLEGIALE PERITALE NELLA “RESPONSABILITA’ SANITARIA”

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Ne parla il nostro senior associate Sergio Bove

Accade spesso che, nei giudizi civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l’Autorità giudiziaria proceda alla nomina di un solo CTU e non del Collegio, come disposto dall’art.15 Legge 24/17 comma 1, a volte anche per ragioni di oggettiva difficoltà nel reperire i singoli specialisti negli albi a disposizione degli stesse tribunali.

Ciò ha determinato che, anche nell’ambito dello stesso Tribunale, in alcuni casi si è avuta la giusta nomina del collegio dei consulenti, mentre, in altri l’Autorità si è limitata alla nomina del solo consulente medico legale.

Giova ricordare che, l’art. 15 legge 24/17, ha introdotto l’obbligo del Giudice di nominare, sempre, nei giudizi di responsabilità sanitaria, un collegio di almeno due consulenti, uno medico legale ed uno specialista della materia oggetto del procedimento. Evidente la ratio della predetta norma che, è appunto quella di consentire al Giudice di fruire sia di competenze metodologiche provenienti dalla medicina legale, sia di competenze argomentative provenienti dalla specifica branca sanitaria pertinente alla fattispecie oggetto del procedimento.

Tale intento, ovviamente, viene del tutto vanificato nel momento in cui l’Autorità procedente non provvede –per un caso o per altro- alla nomina del collegio, secondo i dettami di cui alla norma succitata.

Orbene, la Cassazione ha finalmente affrontato il problema evidenziando l’obbligatorietà assoluta, per tutti i procedimenti sorti dopo l’entrata in vigore della Legge Gelli/Bianco (2017), della nomina di un collegio di consulenti.

Infatti, con l’ordinanza 1253 del 12/05/2021 (Presidente Travaglino, relatore Sestini), la Cassazione ha ribadito che per tutti i processi sorti dopo la Legge Gelli-Bianco l’obbligo della nomina del Collegio è assolutamente mandatoria. Peraltro, è chiaramente specificato che la mancanza della nomina collegiale determinerà la nullità della consulenza stessa.

Ci auguriamo, quali operatori in questa particolare branca del diritto, che la via indicata sia seguita senza ulteriori stravolgimenti.

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