SEMPLIFICAZIONE IN TEMA DI SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI E RELATIVA COMUNICAZIONE IN STATO DI EMERGENZA
L’art. 4 del recentissimo D.L. 08/04/2020 n. 23 contiene una importante semplificazione in tema di sottoscrizione dei contratti e relativa comunicazione in stato di emergenza.
La disposizione stabilisce, infatti, che i contratti conclusi con la clientela al dettaglio, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, soddisfano il requisito ed hanno l’efficacia di cui all’art. 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (codice dell’amministrazione digitale) anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo,a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantire la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità.
Altrettanto importante è la seconda parte della disposizione, relativa alla consegna, perché stabilisce che il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l’intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva allo stato di emergenza.
L’ultima parte della disposizione è dedicata, invece, al recesso, stabilendo che il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.
Avv. Marco Visconti – Founder Visconti Studio Legale