Sinistri lungolatenti e assicurazioni professionali “claims made”: attenti al sinistro.
In tema di assicurazione, l’art. 1917 c.c., al 1 comma definisce il sinistro come “fatto accaduto durante il periodo di assicurazione”.
La definizione di sinistro, in materia di responsabilità professionale, laddove i danni subiti dalla parte lesa hanno, nella quasi totalità dei casi, natura lungolatente, cioè percepibili per il soggetto danneggiato in tempi anche molto successivi rispetto al momento in cui si verifica la condotta illecita che li determina, assume un’importanza notevole.
I contratti assicurativi della responsabilità professionale costruiti sull’applicazione pura e semplice dell’art. 1917 c.c. (formula loss occurance), garantirebbero la copertura del rischio in relazione a fatti e comportamenti dell’assicurato verificatisi durante la vigenza del contratto, a prescindere dal momento in cui il danneggiato, percepito il danno, avanzi richiesta risarcitoria (anche richieste late-reported, cioè presentate a contratto scaduto).
Lo schema loss occurance, però, è solo uno dei due regimi a cui può essere assoggettata una polizza di responsabilità civile verso terzi (sicuramente il più oneroso per l’assicurato, considerato l’ingente rischio assunto dall’assicuratore).
L’altro regime è quello cd. claims made (a richiesta fatta), nato per ovviare agli svantaggi economici legati alla formula loss occurance.
Nelle polizze claims made la nozione di sinistro, in deroga al 1° comma dell’art. 1917 c.c., viene fatta coincidere con la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal danneggiato e non con il fatto che determina il danno (il comportamento del danneggiante-assicurato). Il rischio assunto dall’assicuratore, perciò, è sicuramente più circoscritto nel tempo ed i costi di polizza diminuiscono di conseguenza.
L’assicuratore, in tal caso, terrà indenne l’assicurato solo per tutte le richieste risarcitorie avvenute nella durata del contratto e purché il fatto si sia verificato entro un certo periodo di tempo anteriore all’inizio della copertura (claims made con retroattività).
Le polizze strutturate sulle claims made nascondono, dunque, pericolose insidie per l’assicurato che potrebbe vedersi recapitata una richiesta di risarcimento in un periodo in cui egli non gode più della copertura assicurativa.
Ma non è solo questo l’unico pericolo per l’assicurato perché i rischi di pericolose scoperture sono tanti.
In caso di polizze claims made senza tacito rinnovo, ciascuna polizza (in genere di durata annuale) deve essere considerata come autonoma e indipendente rispetto alle precedenti e alle successive e questo anche se la stipula della polizza di anno in anno avviene senza soluzione di continuità rispetto alla precedente e mantenendo le medesime caratteristiche. A tutti gli effetti, perciò, in assenza di tacito rinnovo, quello si presenta come un semplice rinnovo, in realtà costituisce una nuova polizza. In tal caso, dunque, l’assicurato non “matura” retroattività, nel senso che questa rimane quella prevista dal contratto stipulato anno per anno (se, ad esempio, si stipula una polizza con retroattività di 5 anni, al primo rinnovo la retroattività non diventa 6 anni, ma resta 5 ed il sesto anno è oramai andato perso).
Mettiamo, poi, il caso che l’assicurato sia a conoscenza di circostanze oggettivamente suscettibili di causare o aver causato un sinistro e volesse cambiare compagnia.
Sappiamo bene che le polizze escludono dalla garanzia le richieste di risarcimento derivanti da circostanze rilevanti già note all’assicurato al momento della stipula. E infatti al momento della stipula egli dovrà dichiarare di non essere a conoscenza di richieste di risarcimento e/o di circostanze rilevanti (nel caso queste sussistano, esse saranno espressamente escluse dalla copertura assicurativa). Il professionista si viene, dunque, a trovare nella condizione di non poter ancora denunciare un sinistro, perché non ancora verificatosi (mancando la richiesta risarcitoria) e di non avere copertura assicurativa quando sarà aperto un sinistro che nessuna nuova polizza potrà coprire.
E lo stesso problema, per le ragioni suddette, si pone anche nel caso di polizze che non prevedano il tacito rinnovo.
Una polizza claims made con tacito rinnovo potrebbe eliminare questo rischio, a condizione che la polizza in corso risponda per quel tipo di danno e che il rapporto con la medesima compagnia continui a tempo indeterminato (o almeno fino a quando c’è il concreto pericolo che venga avanzata richiesta di risarcimento).
Il mercato anglosassone propone delle soluzioni, a gran parte di questi rischi, come ad esempio le deeming clause che mettono in copertura anche le richieste di risarcimento pervenute dopo la scadenza della polizza che siano conseguenti e/o collegate a circostanze che siano state denunciate nel corso della durata della polizza, oppure le clausole introduttive di ultrattività o di copertura postuma, che prevedono un’estensione della copertura assicurativa per anni successivi alla scadenza del contratto per fatti avvenuti sotto la vigenza della polizza.
Il consiglio per tutti è di farsi assistere sempre da un consulente esperto nella materia specifica, perché scoprire troppo tardi che un sinistro professionale non è coperto di polizza a causa di una disattenzione o di una superficiale analisi del prodotto assicurativo scelto potrebbe portare conseguenze irrimediabili.
Avv. Emilio Possidente – Partner
assicurazioni claims made