Trasformare una PMI in impresa innovativa: tutti i vantaggi

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Si parla molto di innovazione ultimamente, con il percorso avviato a fine 2012 con il decreto legge 179/2012 “Decreto Crescita 2.0” che ha introdotto in Italia la figura della Startup innovativa. Gli incentivi a beneficio delle Startup innovative sono stati concessi ad un target più ampio di imprese: le PMI innovative, Piccole e Medie Imprese caratterizzate da una forte componente innovativa, a prescindere dalla data di costituzione, formulazione dell’oggetto sociale e dal livello di maturazione.

Definizione di PMI innovativa

La PMI innovativa è quell’impresa che impiega meno di 250 persone ed il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui bilancio non supera i 43 milioni di euro, che rispetta i seguenti requisiti:

  • Costituita come società di capitali, anche in forma di cooperativa;
  • Ha sede principale in Italia, o in altro Paese membro UE, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • Dispone della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
  • Le sue azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
  • Non è iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle Startup innovative e agli incubatori certificati

Il contenuto innovativo dell’impresa è poi identificato con il possesso di almeno due dei tre seguenti criteri:

  1. Il volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione deve essere in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione;
  2. Impiega come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una quota almeno pari ad 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in italia o all’estero, ovvero, in una quota almeno pari ad 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
  3. Titolarità, anche quale depositaria o licenziataria, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Come accedere al regime di agevolazioni

Le PMI per accedere al regime di agevolazioni devono registrarsi nella sezione speciale del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.

L’iscrizione avviene trasmettendo telematicamente un’autocertificazione dei requisiti precedentemente elencati, alla Camera di Commercio competente territorialmente.

Il registro speciale delle PMI innovative, come per le Startup innovative, viene reso pubblico in formato elettronico e aggiornato su base settimanale.

Agevolazioni

Le agevolazioni per le PMI innovative, a differenza di quelle per le Startup innovative, sono concesse senza limiti di tempo, a patto che le aziende mantengano i requisiti di legge.

  1. Esonero dall’imposta di bollo. Le PMI innovative non dovranno pagare l’imposta di bollo dovuta per l’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese
  2. Deroghe alla disciplina societaria. Le PMI innovative costituite in forma di s.r.l. possono: creare categorie di quote dotate di particolari diritti; effettuare operazioni sulle proprie quote, emettere strumenti finanziari partecipativi, offrire al pubblico quote di capitale
  3. Proroga del termine per la copertura delle perdite. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo, in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo. In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l’assemblea in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione all chiusura dell’esercizio successivo
  4. Inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo. Le PMI innovative non sono soggette alla disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica. Pertanto, nel caso conseguano ricavi “non congrui” oppure siano in perdita fiscale sistematica non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo, ad esempio l’imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l’utilizzo limitato del credito IVA, l’applicazione della maggiorazione Ires del 10,5%
  5. Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale. La PMI innovativa può remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. A questi strumenti fa capo un regime fiscale e contributivo di estremo favore, cioè non rientrano nel reddito imponibile ma sono soggetti soltanto alla tassazione sul capital gain.
  6. Incentivi fiscali per investimenti nel capitale di rischio PMI innovative, provenienti da persone fisiche e giuridiche. L’agevolazione già estesa alle PMI innovative dal decreto-legge 3/2015, è stata stabilizzata e significativamente potenziata dalla Legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 66). Per le persone fisiche, è ora prevista una detrazione Irpef pari al 30% dell’investimento, fino a un massimo di 1 milione di euro; per le persone giuridiche l’incentivo consiste in una deduzione dall’imponibile Ires del 30% dell’investimento, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro. Il potenziamento dell’incentivo è evidente: fino al 2016, infatti, le aliquote erano pari al 19% per gli investimenti da parte di persone fisiche e al 20% per le persone giuridiche. Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in questa tipologia di impresa.
  7. Possibilità di raccogliere capitali con campagne di equity crowdfunding su portali online autorizzati (elencati qui: sezione ordinaria, sezione speciale). Nel 2013 l’Italia è stato il primo Paese al mondo a dotarsi di un regolamento dedicato; in seguito all’Investment Compact, anche le PMI innovative, come già le startup innovative, possono avviare campagne di raccolta. Il provvedimento ha introdotto due ulteriori novità: anche gli organismi di investimento collettivo del risparmio e le società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative e in PMI innovative possono raccogliere capitali mediante campagne online sui portali autorizzati, consentendo una diversificazione e riduzione del rischio di portafoglio per l’investitore retail; in via derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, il trasferimento delle quote di startup innovative e PMI innovative viene dematerializzato, con conseguente riduzione degli oneri annessi in un’ottica di fluidificazione del mercato secondario. Con la delibera del 24 febbraio 2016 Consob ha aggiornato il Regolamento assorbendo le evoluzioni sopra citate e apportando ulteriori semplificazioni: le verifiche di appropriatezza dell’investimento possono essere eseguite anche dagli stessi gestori dei portali e non più solo dalle banche, digitalizzando l’intera procedura. Inoltre, nel novero degli investitori professionali autorizzati sono state ammesse due nuove categorie: gli “investitori professionali su richiesta”, individuati secondo la disciplina europea Mifid sulla prestazione dei servizi di investimento, e gli “investitori a supporto dell’innovazione”, nozione che include attori come i business angel. La Legge di Bilancio 2017 ha infine avviato il percorso di estensione dell’applicabilit{ dello strumento a tutte le PMI italiane.
  8. Intervento semplificato, gratuito e diretto al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, un fondo pubblico che facilita il finanziamento bancario attraverso la concessione di una garanzia sui prestiti bancari (sito web, guida all’accesso). Tale garanzia copre fino all’80% del credito erogato dalla banca alla PMI innovativa, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, e può essere concessa attraverso una procedura semplificata. Tale procedura – diretta, in quanto non prevede una valutazione di merito creditizio da parte del Fondo, ma solo del soggetto, banca o confidi, che ne richiede l’attivazione2 – è normalmente riservata alle imprese che rientrano nella fascia 1 di valutazione, sulla base dei criteri di scoring fissati dal Fondo (definizione: Disposizioni Operative, parte VI). Nel caso delle PMI innovative, la procedura semplificata è ammessa anche per le imprese di fascia 2, purché la parte del finanziamento coperta dal Fondo non sia assistita da garanzie reali o fideiussioni bancarie o assicurative. È possibile richiedere informazioni o controllare lo stato delle richieste accedendo al seguente indirizzo: fondidigaranzia.it/richiesta-informazioni.
  9. Agenzia ICE: servizi ad hoc per l’internazionalizzazione delle PMI innovative. L’Agenzia fornisce assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia: le PMI innovative hanno diritto a uno sconto del 30% sui costi standard, esigibile mediante richiesta dell’apposita “Carta Servizi PMI Innovative”, all’indirizzo urp@ice.it. Inoltre, per favorire l’incontro con potenziali investitori esteri, l’ICE accompagna a titolo gratuito o a condizioni agevolate le PMI innovative ad alcune delle principali manifestazioni internazionali in tema di innovazione: il calendario delle attività in programma viene reso disponibile sul portale innovationitaly.it/en/.

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Gianfranco Mallardoknow how