UNA MISURA A SOSTEGNO DEI DEBITORI INTERESSATI DAL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE

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Sull’argomento, in maniera sintetica, l’avv. Marco Visconti Managing e Founding Partner di VISCONTI STUDIO LEGALE

La legge di conversione del c.d. “Decreto Cura Italia” (D.L. 18/20) prevede, all’art. 54 ter, una misura di protezione temporanea a favore di quei cittadini che, in quanto debitori, abbiano subito il pignoramento immobiliare della propria abitazione principale.

Questo il testo dell’articolo: “ al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all’art. 555 (forma del pignoramento) del c.p.c. che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”.

E’ un provvedimento di durata molto limitata nel tempo (6 mesi dal 30 aprile 2020), potrebbero argomentare i debitori, che già in difficoltà, hanno subito anche gli esiti economici negativi della pandemia, ma obiettivamente non poteva essere altrimenti, attesa la necessità di non creare una situazione di eccessivo sfavore per il creditore procedente.

Il testo della norma individua in maniera abbastanza chiara le procedure interessate dalla sospensione, essendo quelle esecutive immobiliari.

Esclude, quindi, le procedure di esecuzione per rilascio, comunque, allo stato, oggetto di sospensione, fino al 1 settembre 2020,  nel suo nuovo termine fissato sempre dalla legge di conversione.

Ma chi sono coloro che effettivamente potranno usufruire di questo beneficio?

I debitori che abbiano subito il pignoramento immobiliare della propria abitazione principale, intendendo con ciò quella abitualmente abitata dalla persona fisica che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale o i suoi familiari.

La norma, purtroppo, non chiarisce se la sospensione sia una diretta conseguenza della previsione legislativa o debba essere disposta dal Giudice, con un provvedimento emesso ad hoc, eventualmente, anche a seguito di istanza della parte interessata.

E’ chiaro che, in qualunque caso, nel fascicolo di ufficio dovranno essere presenti i documenti necessari a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti.

Neppure è chiaro se la sospensione debba interessare anche i procedimenti giunti al momento della c.d. distribuzione della somma ricavata,  successiva, quindi, al trasferimento, all’aggiudicatario, del bene espropriato. In tal caso, infatti, quest’ultimo, è già entrato nella sfera patrimoniale di un nuovo soggetto.

Attendiamo, quindi, chiarimenti, onde evitare che interpretazioni e letture della norma diverse da parte dei Magistrati possano portare ad una applicazione non conforme su tutto il territorio italiano.       

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